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Badante a nero: ho diritto alla liquidazione? Ho lavorato come badante (non in regola), in tutto il periodo lavorativo non ho mai ricevuto la tredicesima né festività pagate. Mi hanno licenziata con avviso di 2 settimane. Ho diritto almeno alla liquidazione?

Il rapporto di lavoro come badante, seppur non regolarizzato, gode degli stessi diritti previsti a tutela del lavoro da dipendente contrattualizzato.

L’unica differenza, rispetto a quest’ultimo, sta nel fatto che mentre in caso di lavoro  regolarmente contrattualizzato, il dipendente per tutelare le proprie ragioni non deve far altro che dimostrare il titolo (cioè il contratto) e allegare la prova dell’inadempimento da parte del datore di lavoro (mancato pagamento), nell’ipotesi di lavoro a nero, il lavoratore ha l’onere di fornire in giudizio la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, al fine di ottenere le spettanze dovute.

Tale onere probatorio può essere assolto mediante ricevute, telefonate, messaggi anche WhatsApp, testimonianze, documenti e video.

Sarà, inoltre, opportuno, prima di intraprendere un giudizio, recarsi presso un patronato, al fine di ottenere un conteggio di ciò che spetta al lavoratore per la tredicesima, Tfr, ferie non godute e ore di straordinario non retribuite.

La giurisprudenza consolidata, infatti, stabilisce che l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato è provata nel caso in cui emergano in giudizio gli indici sintomatici della subordinazione, ovvero la sussistenza del potere direttivo e sanzionatorio della parte datoriale.

Conseguentemente, il consiglio per il/la badante a nero, che a seguito di dimissioni voglia ottenere le proprie spettanze, è quello, innanzitutto di recarsi presso un patronato per i conteggi, e successivamente di agire nei confronti del datore di lavoro, avendo cura di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Michela Pignatelli



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