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Svelare l’arcano dei “congiunti” che da lunedì 4 maggio, nell’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus si potranno incontrare, era una delle priorità degli italiani. Rassicurati i fidanzati legati da “uno stabile legame affettivo“, restava però un mondo di commercianti e artigiani (e di clienti) in attesa di risposte su ciò che si potrà e non si potrà fare.
Ed eccole allora le regole del Governo per limitare i contagi nei negozi aperti. E per effettuare le consegne a domicilio e le vendite online. La ristorazione con asporto in auto. E, a proposito di auto, quando ci si può recare ad acquistarne una e le regole per andare in officina.
Coronavirus, il Governo slitta di una settimana il calendario umbro della Fase 2
I restauratori non sono più compresi nelle attività ricreative e potranno lavorare. Così come le badanti, anche se non convivono con gli anziani che accudiscono.
Eccole, allora, le domande più frequenti sulle attività lavorative e le risposte fornite dal Governo.
Regole nei negozi
In tutte le attività distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale “almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura“. È inoltre” obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite“.
I negozi di “abbigliamento per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per i piccoli.
Resta vietata la vendita di prodotti non autorizzati dal Dpcm 26 aprile.
Ne è però consentita la consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Vendita online
L’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Festivi e supermercati
Non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni.
Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Ristorazione con asporto in auto
Le attività di ristorazione possono effettuare servizio da asporto in auto mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Riaprono le concessionarie
E a proposito di auto, da lunedì 4 maggio riaprono le concessionarie. “E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione“.
Le attività produttive
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali, con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020. Tra le quali, rispetto al Dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19.
Restauratori sdoganati
Rispondendo all’appello di Confartigianato, il Governo consente le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici. “Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0” chiarisce il Governo.
Le attività professionali
Tutte le attività professionali, “a prescindere dalla forma con cui vengono svolte“, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf, badanti e babysitter
Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio, “a prescindere dalla convivenza“.
Cantieri
Aperti i cantieri, come le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari.
Campi e boschi anche in altro comune
E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo. A condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19
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